Bozza di ordine del giorno sul decreto Minniti da presentare nei Consigli comunali

Il Consiglio Comunale di…..

Ricordata

L’entrata in vigore dei decreti legge – d’iniziativa governativa – n° 13 “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti di protezione internazionale, nonché per il contrasto all’immigrazione  illegale” del 17 febbraio 2017, e n° 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città del 20 febbraio 2017. Decreti cd “Minniti” dal nome del Ministro dell’Interno proponente.

Considerato

Che – pur nella diversità degli ambiti di intervento e applicazione – entrambi i provvedimenti hanno una vera e propria “ideologia” ispiratrice di fondo, che è quella di rispondere con una logica persecutoria e securitaria a problemi sociali – anche epocali – e di marginalità sociale, siano essi riguardanti soggetti deboli presenti nelle città e/o migranti. Con l evidente risultato perseguito di acuire l’esclusione sociale e lo scontro nelle comunità.

Come parimenti si assottiglino gli interventi per ridurre la suddetta esclusione, a causa di vari interventi anche dell’attuale esecutivo, come la riduzione a un terzo del Fondo Sociale Nazionale.

Che la motivazione addotta dai presentatori i provvedimenti, cioè di rispondere alle esigenze di percezione dell’insicurezza da parte dei cittadini, dovrebbe essere smentita – per primi – dagli stessi presentatori medesimi in quanto a conoscenza del fatto – dati tratti dalla conferenza stampa dell’agosto 2016 del Ministro dell’Interno – che i reati in generale e soprattutto quelli a più immediata percezione (cd reati comuni) della cittadinanza sono in sostanziale calo ( – 9,2% furti, – 10,6% rapine). Senza dimenticare che i reati commessi da migranti non sono superiori pro capite rispetto ad altre categorie di soggetti, sono pari a zero per quanto riguarda i richiedenti asilo, e non certo superiori per particolari categorie di soggetti deboli come quelle individuate nel decreto sulla “sicurezza delle città”

Che – in riferimento al decreto sulla sicurezza delle città, sono stati lanciati appelli di netta contrarietà al medesimo decreto, promossi da numerose associazioni che si occupano dei temi e soggetti oggetto dello stesso, fra cui : Presidenza onoraria Gruppo Abele, Comunità San Benedetto al Porto, Lila (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids), Forum Droghe, Antigone onlus, Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), La Società della Ragione onlus, Legacoop sociali, Itardd (Rete Italiana Riduzione del Danno), L’Isola di Arran, A Buon Diritto, ACLI, ANOLF, Antigone, ARCI, ASGI, CGIL, Centro Astalli, CILD, CISL, Comunità Nuova, Comunità Progetto Sud, Comunità di S.Egidio, CNCA, Focus – Casa dei Diritti Sociali, Fondazione Migrantes, Legambiente, Lunaria, Oxfam Italia, SEI UGL, Senzaconfine, UIL

Rilevato, per quanto riguarda il decreto  14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città:

Appare in buona parte ricalcare nella sua logica di “furia” securitaria il cd “pacchetto sicurezza” dell’allora ministro Maroni – (in particolare il decreto n° 92 del maggio 2008 e conseguenti modifiche al TUEL) nel dare poteri sanzionatori di vario genere in particolare ai sindaci contro varie categorie considerabili – in quanto fragili e socialmente marginali  – causa di arrecare danno “al decoro”, alla “quiete pubblica” e alla “moralità” (come esplicitamente indicato nel decreto attuale).

Che parimenti al decreto dell’”illustre” collega questo provvedimento abbia – come hanno fatto notare numerosissime e importanti associazioni che di questi temi si occupano – gli stessi se non più gravi profili di incostituzionalità. In sintesi questo perché dà a soggetti non detentori di potestà giurisdizionale  – ma solo amministrativa – il potere di limitare la circolazione delle persone (con ad esempio il cd Daspo urbano) , nè possono essi applicare sanzioni per soggetti – come indicato nel decreto – che abbiano subito condanne non passate in giudicato (e anzi aggravare la situazione penale di questi ultimi se subiscono le suddette sanzioni) , nè soprattutto si possono prevedere provvedimenti atti a far subire simili effetti per specifiche categorie di persone, con evidente intento discriminatorio e violando il principio dell’ uguaglianza dei cittadini. Né, infine, si possono  estendere temporalmente sine die possibilità date ai sindaci per necessità contingibili ed urgenti e così modificare l’art 50 del TUEL estendendo inoltre i temi in oggetto da quello solo sanitario al decoro, l’accattonaggio, la prostituzione, la vendita di materiale contraffatto ecc.

Che, per quanto riguarda il decreto n° 13 “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti di protezione internazionale, nonché per il contrasto all’immigrazione  illegale” del 17 febbraio 2017:

Si inserisce in un contesto di accordi – tesi al rimpatrio dei migranti – realizzati e auspicati dall’attuale esecutivo – con stati dittatoriali e/o comunque dove non sono minimamente tutelati i diritti minimi delle persone ivi provenienti o transitanti – come la Libia (rispetto all’accordo con la quale l’Italia ha già ricevuto una condanna dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nel 2012), e il Sud Sudan.

Che l’obbiettivo unico e indiscutibile dei rimpatrii è perseguito con la previsione di realizzare nuovi e numerosi CIE – dove è dimostrato da ogni analisi indipendente la funzione meramente detentiva e il non rispetto dei diritti minimi dei presenti – con l’obbiettivo di raggiungere la capienza di 1600 posti e l’allungamento del periodo massimo consentito di permanenza da 90 a 135 giorni; Centri peraltro la cui “efficacia” anche dal punto di vista dell’effettivo rimpatrio è negata dai fatti e i cui costi sono elevatissimi.

Decreto che riduce le garanzie in sede giurisdizionale per i richiedenti protezione internazionale con la cancellazione dell’appello e della comparizione personale del richiedente, tutto ciò in merito a un diritto fondamentale per la stessa sopravvivenza, e quindi una riduzione palesemente incostituzionale.

Valutato quindi

Che entrambi i provvedimenti si inseriscano nel medesimo filone che tende alla criminalizzazione e allontanamento del “diverso” – a livello nazionale (per i migranti) e locali (per le previste categorie colpite), quindi con un corpus giuridico teso alla costruzione di fatto di “muri” nel paese e nelle comunità locali, e quindi pienamente ascrivibili alle derive securitarie e respingenti che stanno prendendo piede in numerosi paesi europei e non solo

Che visti i palesi profili di incostituzionalità gli stessi Comuni che dovessero applicare in particolar modo il decreto n° 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” potrebbero veder configurare poi rivalse nelle sedi opportune – da più punti di vista, non ultimo quello di potenziali danni erariali,nonché di immagine – da parte dei soggetti colpiti dal provvedimento, nonché creare una disomogeneità – per quanto riguarda gli atti – di applicazione tale da mettere in discussione il futuro dei soggetti colpiti, ma anche la buona amministrazione e la governance delle comunità locali coinvolte.

Che comunque non si può minimamente ravvisare la necessità e l’urgenza tale da giustificare su questi temi il ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Governo, se non per motivazioni di natura meramente politico elettorale.

Il Consiglio Comunale

Chiede al Governo e al Parlamento di ritirare i due decreti citati in narrativa e altresì di rafforzare la collaborazione con i Comuni per l’incremento dell’accoglienza diffusa, l’incremento dei fondi per le politiche sociali – a partire dal Fondo Sociale Nazionale – e d‘inclusione (compresi fondi per ottimizzare i controlli finalizzati ad un accoglienza rispettosa dei diritti degli accolti) e di riduzione della marginalità sociale

Impegna il Sindaco e la Giunta

Comunque a non ricorrere agli strumenti previsti dai suddetti decreti e anzi – in auto tutela, per le motivazioni sopra esposte  – a sollevare, anche in via incidentale nelle sedi opportune, quesito di legittimità costituzionale dei medesimi decreti.

Ad agire in tutte le sedi possibili e deputate per opporsi all’applicazione dei provvedimenti previsti nei decreti suddetti – anche parzialmente – qualora istituzioni della Repubblica sovra ordinate al Comune ne imponessero l’applicazione.

 

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