ORDINE DEL GIORNO CONTRO IL DISEGNO DI LEGGE “PRIVATIZZAZIONI”

La rete delle Città in Comune ha messo a punto una bozza di ordine del giorno contro il Ddl cosiddetto “concorrenza”, ma che in realtà si dovrebbe chiamare “privatizzazione” che invita a presentare nei consigli comunali.

Questo il testo che può essere scaricato in coda all’articolo.

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Il Consiglio Comunale di …

Appreso

Che il 4 novembre us il Governo ha approvato il disegno di legge in materia di concorrenza e mercato 2021

Che all’articolo 1 – finalità – si legge, fra l’altro che “La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza (…) finalizzate, in particolare, a: a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, nel quadro dei principi dell’Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dei cittadini; b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati”

Che nella parte III° e in particolare all’articolo 6 si parla della delega introdotta dal suddetto disegno di legge in materia di servizi pubblici locali, con l’indicazione di una revisione completa della normativa in questione entro sei mesi

Sottolineato in particolare:

Che il disegno di legge, per la prima volta nella storia repubblicana, pone come finalità dello sviluppo della concorrenza e quindi di apertura totale al mercato di tutti i servizi pubblici locali senza alcuna distinzione, sia per quanto riguarda quelli a rilevanza economica (e all’interno di essi tutti i servizi) che non

Che si dispone un rafforzato ruolo delle autorità di regolazione, in particolare di Arera, che certo non ha avuto un ruolo positivo nella definizione delle modalità – e relativa determinazione – di individuazione di tasse e tariffe relative ai servizi pubblici di competenza, in particolare nel rapporto con gli enti locali e nel peso sostenuto dai cittadini

Che per giustificare l’esclusiva competenza statale nel normare in questa dizione si richiama nelle finalità la lettera E dell’articolo 117 Cost., in sostanza la tutela della concorrenza, mentre all’articolo 6 lettera A viene richiamato l’art 117 lettera E, cioè le funzioni fondamentali degli enti locali.

Che alla lettera B del medesimo articolo 6 si procede ad una netta distinzione fra attività regolatoria e gestionale a livello locale

Che alla lettera C si rafforza l’indirizzo di privatizzazione e apertura al mercato di tutti i servizi pubblici locali con l’indicazione del “superamento dei regimi di esclusiva non conformi con tali principi” (cioè le presunte normative europee) “e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l’efficienza del servizio”

Che alla lettera D si va oltre alla semplice apertura al mercato ma anzi si indica un obbligo (de facto) alla creazione di dimensionamenti larghi tramite aggregazione per quanto riguarda soggetti relativi ai servizi pubblici locali, cioè si indica la necessità di creare le cosiddette multi utility

Che alla lettere E scrivendo “razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;” si spinge ad una revisione che – eludendo invece completamente il principio di sussidiarietà – porti a mega gestori e preferibilmente di natura privatistica

Nelle successive lettere si precisa meglio la sproporzione fra gli obblighi del privato affidatario del servizio pubblico e il malaugurato ente locale che non si pieghi alla privatizzazione del servizio pubblico di qualunque genere. Il privato affidatario dovrà stilare semplicemente una relazione annuale sui dati di qualità del servizio e sugli investimenti effettuati, l’ente locali dovrà addurre “una motivazione anticipata e qualificata che dia conto delle ragioni che giustificano il mancato ricorso al mercato” (lettera. f); dovrà tempestivamente trasmetterla all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (lettera.g); dovrà prevedere sistemi di monitoraggio dei costi (lettera. i); dovrà procedere alla revisione periodica delle ragioni per le quali ha scelto l’autoproduzione, con l indicazione che questi obblighi sono a tutela innanzitutto della “concorrenza”. Alla lettera M e N si precisa l’estensione di tali indirizzi anche al trasporto pubblico locale e – con la formula della necessità di un adeguato coordinamento – a quello dei rifiuti e del servizio idrico, così da ribadire meglio l’apertura privatrizzatrice e alla concorrenza di tutti i servizi pubblici locali,

Non ultima per importanza la lettera Q, con la quale si indica la volontà di “ revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un’adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un’adeguata tutela del gestore uscente” cioè si procede ad una delega sostanzialmente in bianco per la revisione dei regimi non solo di gestione ma anche di proprietà delle reti, con una indicazione di massima ma molto eloquente nella direzione di una dismissione del pubblico ove si richiama l’”adeguata valorizzazione della proprietà pubblica”

Che alla lettera V del succitato art 6 viene indicata come possibile l’applicazione dell’articolo 120 Cost,cioè il potere sostitutivo dello Stato, ove non si addivenisse alla privatizzazione dei servizi pubblici come indicato nel DDL, ben evidenziando “a tutela della Concorrenza”

Che nell’articolato del ddl non si escludono dall’apertura assai rilevante anche i comparti sanitari e socio sanitari, in quanto si favorisce l’accesso all’accreditamento delle strutture sanitarie private e si introduce criteri dinamici per la verifica delle strutture private in convenzione

Come l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani non abbia ancora espresso nessuna valutazione su un provvedimento come questo che cambia in maniera radicale il ruolo degli enti locali prevedendo di fatto una totale dismissione del ruolo dei medesimi sulla regolazione, gestione e anche in parte proprietà pubblica

Come questo provvedimento sia in palese contrasto con i risultati del referendum del 2011 quando il popolo italiano si espresse nettamente per la proprietà e gestione pubblica dei servizi e beni pubblici essenziali
Come il provvedimento in questione risulti essere la più radicale

ndicazione di privatizzazione dei servizi pubblici essenziali e primari che sia mai stata messa nero su bianco da un esecutivo nazionale, sia per quanto riguarda l’ampiezza dell’ambito di competenza sia per quanto riguarda la spinta normativa all’affidamento al mercato dei medesimi
Sottolineato

Come emergano forti dubbi di costituzionalità in merito al disegno di legge in questione, in quanto :
il richiamo alla tutela della concorrenza come giustificazione della esclusiva competenza legislativa statale sulle materie in questione è stato sì oggetto di sentenze della Corte costituzionale, ma da una parte essa ha anche colpito provvedimenti governativi che nel tempo tendevano ad eludere in responso del sopra richiamato referendum 2011, dall’altra non ha stabilito – limitandosi ad interventi cassativi – che ogni aspetto relativo ai servizi pubblici locali sia di esclusiva competenza del legislatore nazionale, o peggio ancora che esso possa con la propria legislazione definire ogni aspetto de facto della proprietà, affidamento e gestione dei medesimi

Come il richiamo alla lettera non solo E ma anche P dell’articolo 117 Costituzione in materia di competenza esclusiva statale, cioè “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”, evidentemente richiamato nell’articolato del disegno di legge per giustificare una normativa di questa ampiezza e portata, sia in evidente contrasto con la definizione giurisprudenziale e legislativa delle funzioni fondamentali medesime, a tal punto da mettere in discussione l’autonomia stessa dell’ente locale non solo dal Parlamento ma addirittura dall’organo esecutivo nazionale. Contrasto per altro evidenziato dal successivo art 118 Costituzione – non a caso non citato nel disegno di legge sulla concorrenza – che recita “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.” Esercizio unitario che per definizione non può riguardare nel dettaglio ogni aspetto dei servizi pubblici locali presenti sul territorio nazionale, e che comunque deve essere ispirato al quel principio di sussidiarietà – cd inversione – che vede nell’ente locale di norma l’organo di prossimità a cui affidare le pubbliche funzioni, salvo specificità che impongano la di delegare allo Stato o alle Regioni.

Sottolineato altresì

Che non vi sia ad oggi una normativa europea che imponga una cessione in toto al mercato di tutta la partita dei servizi pubblici locali, anche per quanto riguarda la gestione, come invece vorrebbe indicare il disegno di legge in questione fra le motivazioni della sua adozione e successiva approvazione, ma che anzi è principio cardine della legislazione europea, anche primaria, quello della sussidiarietà così come sopra spiegato, palesemente violato dal disegno di legge in questione.

Che invece si indichi questa come una delle cosiddette “condizionalità” imposte dalla UE – segnatamente però gli organi esecutivi della medesima e non certo quelli parlamentari e rappresentativi – per l’accesso effettivo ai fondi Next Generation You tradotti nel PNRR, i cui contenuti nel dettaglio non sono conosciuti e la cui contrattazione e accettazione non sono stati oggetto di un coinvolgimento effettivo del Parlamento né tanto meno del sistema istituzionale del paese nel suo complesso, a cominciare dagli enti locali.

Che questo provvedimento metterà – oltre a colpire radicalmente la funzione di perequazione sociale che servizi effettivamente pubblici e indirizzati e gestiti effettivamente dall’ente di prossimità permetterebbero – ancora più in crisi gli equilibri di bilancio dell’ente locale, spingendolo comunque ad ulteriori privatizzazioni e ricorso al mercato, senza dimenticare che dichiarazioni di esponenti del Governo italiano e della UE indicano come certa la reintroduzione del patto di stabilità fin dal 2022 o al massimo 2023

Evidenziato altresì

Che la crisi economica gravissima che stiamo vivendo richiederebbe un rafforzamento del ruolo del pubblico sia nella proprietà e gestione dei servizi pubblici locali, adottando quindi un corpus normativo che inverta la rotta rispetto alla privatizzazione dei medesimi, attraverso forme di gestione che ri diano centralità in primis agli enti locali, a forme di controllo effettivo dei cittadini, e quindi indirizzandosi verso forme di gestione diretta o comunque di diritto pubblico per quanto riguarda le forme giuridiche dei soggetti gestori dei servizi stessi

Che la pandemia avrebbe dovuto insegnare quanto il ruolo del pubblico e servizi sanitari (e in generale servizi pubblici) adeguati dal punto di vista delle risorse e della pieno controllo e proprietà è l’unica strada da seguire, invertendo la rotta di privatizzazioni e affidamento al mercato seguita negli ultimi decenni.

Che la necessità – in primis – di un servizio sanitario nazionale forte capillare e universalistico, emersa con chiarezza dalla vicenda della pandemia, e le inefficienze legate alla disarmonicità di azione programmazione regionale in tale ambito non hanno mai fatto optare il governo nazionale per l’applicazione dell’articolo 120 Cost. cioè il potere sostitutivo dello Stato, mentre oggi esso viene evocato in caso di inadempienza degli enti locali a procedere alla privatizzazione dei servizi pubblici locali come da DDL in questione

Che è ormai acclarato quanto la privatizzazione ove già effettuata di servizi pubbici locali ( o comunque di forme privatistiche di gestione) abbia aumentato considerevolmente le tariffe (in ossequio anche alla remunerazione del capitale investito, dal privato, mai definitivamente cancellata nonostante la pronuncia referendaria del 2011), ridotto gli investimenti, la qualità e la capillarità del servizio pubblico locale nei suoi varii ambiti, si pensi al TPL o al servizio idrico.

Con questo disegno di legge – per altro molto ampio nella delega al Governo, riducendo quindi il parlamento a un mero esecutore della delega affidata all’esecutivo – si drenano risorse da investire nel welfare, che ha invece una funzione di perequazione sociale e di salario indiretto per dirottarle nei profitti delle imprese private, che potranno continuare a competere su un mercato protetto dalla garanzia dello Stato.

Sottolineato infine

Che un provvedimento del genere renda lampanti i referenti politici e sociali di questo esecutivo, che non possono certo dirsi i ceti popolari più colpiti dalla crisi, coloro che hanno a cuore la tutela e l’effettiva fruizione dei servizi pubblici essenziali per la generalità dei cittadini, il ruolo delle aule parlamentari e degli enti locali

Che questo provvedimento si va ad incardinare in una visione ultra liberista e di totale concessione al mercato di ogni attività anche regolatoria della società, nonché in forme di “darwinismo sociale e istituzionale” come il generale sblocco dei licenziamenti a fronte di una mancata riforma e rafforzamento degli ammortizzatori sociali, l’accelerazione del cosiddetto regionalismo differenziato con l’introduzione del medesimo fra i collegati al DEF e quindi – quanto è dato di capire – alla legge di bilancio, nessun intervento strutturale degno di rilievo nel campo energetico che coniughi ambiente e giustizia sociale, non ultima la vicenda del parzialissimo e temporaneo intervento sul costo delle bollette energetiche, la quasi totale mancanza di solo per citare alcuni esempi

Invita

  • L’Anci a prendere finalmente una posizione nettamente contraria alle modalità e contenuti del disegno di legge in questione, così come gli enti locali in sede di Conferenza Unificata
  • Il Governo a ritirare il provvedimento medesimo e a chiedere che su partite essenziali alla perequazione sociale e lotta alla crisi pandemica e economico sociale come queste non si pongano condizionalità dalla UE per l’accesso ai fondi europei del Next Generation You tradotti nel PNRR e affini
  • Il Parlamento a ritirare il provvedimento medesimo e a pretendere un ruolo effettivo nella definizione normativa sulle materie dei servizi pubblici locali, evitando quindi deleghe in bianco all’esecutivo
  • Il parlamento a legiferare – e per quanto di competenza le Regioni – al fine di dare piena attuazione al referendum 2011 e comunque a favorire una effettiva ripubblicizzazione dei servizi pubblici, a cominciare dall’affidamento – ove non sussista la gestione in economia – a forme gestionali espressione del diritto pubblico, nonché dell’effettiva proprietà di reti e gestioni in mano pubblica

Impegna l’amministrazione comunale

  • A sostenere i contenuti del presente ordine del giorno, e quindi il ritiro del disegno di legge in questione, in ogni sede.
  • A dare adeguata pubblicità ai contenuti del presente ordine del giorno nei confronti della cittadinanza

Scarica il testo modificabile dell’ordine del giorno

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